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CSTG CENTRO STUDI DI TERAPIA DELLA GESTALT

Sede legale Via Montanini, 54 - 53100 Siena. Tel/fax 0577-45379

Attività didattiche:
Sede di Milano:
Via Mercadante, 8 - 20124 Milano Tel./Fax 02 29408785
Sede di Siena e attività residenziali: Loc. Noceto (Ville di Corsano), via di Grotti Bagnaia 1216 - 53014 Monteroni d'Arbia (SI) Tel./Fax 0577 284416

Sito web http:/www.psicoterapia.it/cstg e-mail cstg@mclink.it

Direttore Riccardo Zerbetto

Ogni volta che avviene qualcosa di reale... questo mi commuove profondamente Fritz Perls


STRALCI DAL REGOLAMENTO PER L’ATTIVAZIONE DI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA

Il Regolamento che segue, approvato in occasione della Assemblea straordinaria dell’11 febbraio 2001, deve considerarsi come espressione applicativa dell’articolo 2 dello statuto approvato con delibera della Assemblea straordinaria del CSTG in data 22.9.200 inerente le Finalità del Centro ed in particolare del punto 2.4 relativo a: “promuovere l’organizzazione di corsi per la formazione professionale di psicoterapeuti della Gestalt in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in materia gestite direttamente da Soci didatti ordinari del CSTG o attraverso istituti dotati di autonomia giuridica ma con l’autorizzazione del CSTG ed in collegamento con lo stesso”


Per la realizzazione di tali finalità l’ordinamento adottato dal CSTG intende ispirarsi ad un quadro normativo che tiene conto:
1. di leggi e regolamenti emanati dallo stato italiano in tema di psicoterapia
2. di regolamenti previsti dalle associazioni professionali alle quali il CSTG è collegato come la
2.1 Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt
2.2 Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia
2.3 European Association for Gestalt Therapy
2.4 European Association for Psychotherapy
2.5 Società Italiana di Counseling
3 Statuto del CSTG in particolare nella sua versione aggiornata a seguito dell’Assemblea straordinaria del 22.9.2000.
1. leggi e regolamenti emanati dallo stato italiano in tema di psicoterapia
con particolare riferimento a:
1.1 Legge 18 febbraio 1989, n. 56, concernente l’ordinamento della professione di psicologo;
1.2 Legge 15 maggio 1997, n. 127 ed in particolare l’articolo 17, comma 96, lettera b), il quale prevede che con decreto del Ministro dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica, è rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all’articolo 3, comma 1, della legge 18 febbraio 1989, n. 56 e la valutazione dei titoli da essi rilasciati;
1.3 Regolamento per il riconscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia (art. 17 comma 96 della legge N. 127/97) pubblicato sulla G.U. n.37 del 15 febbraio 1999
1.4 Ordinanza ministeriale 30 dicembre 1999 (art. 2, comma 1, del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, Istanze di riconoscimento degli istituti di psicoterapia)
1.5 Nota n.847 del 30 ottobre 2000 del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.


Da questi documenti si definiscono i criteri e le procedure per il riconoscimento degli Istituti i quali intendono richiedere il riconoscimento per l’istituzione e l’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia di durata almeno quadriennale.


Spetta al rappresentante legale del CSTG, in quanto Gestore del corso quadriennale per il quale si chiede il riconoscimento, avanzare domanda al MURST corredata della “documentazione relativa alla validità dell’indirizzo metodologico e teorico-culturale adottato e produrre evidenze scientifiche che dimostrino la sua efficacia, la documentazione relativa all'esistenza, per i tirocini, di convenzioni con strutture o servizi pubblici e privati accreditati, la documentazione che consenta di identificare le persone fisiche o giuridiche proprietarie o titolari dell'Istituto, nonché attestare la disponibilità di qualificato personale docente e non docente e di idonee strutture e attrezzature, necessarie all’efficace svolgimento dei corsi” (Regolamento MURST pubblicato sulla G.U. n.37 /997) .


Spetterà al Rappresentante legale del CSTG rispondere ad eventuale richiesta di chiarimenti sulla domanda presentata ai sensi del comma 6 dell’art.3 dello stesso Regolamento.
Pur avendo svolto e svolgendo attività di aggiornamento, consulenza e specializzazione nella psicoterapia della Gestalt per psicoterapeuti già iscritti negli albi, il CSTG attiverà corsi quadriennali di formazione nella psicoterapia solo a seguito del formale provvedimento di riconoscimento (art. 4 primo comma del Regolamento MURST G.U. n.37 /997).
Laddove riconosciuto, il Corso promosso dal CSTG si impegna a “costituire un Comitato scientifico di tre esperti, di cui almeno un docente universitario che non insegni nell'istituto, nelle discipline indicate all'articolo 8, comma 3. Il Comitato presenta ogni anno al Ministero una relazione illustrativa dell'attività scientifica e didattica svolta nell'anno immediatamente precedente e sul programma per l'anno successivo, che viene trasmessa alla Commissione” (art. 4 secondo comma del Regolamento MURST G.U. n.37 /997).
Riguardo alle finalità dei corsi e criteri di ammissione dei corsi di specializzazione di cui all’articolo 7 dello stesso Regolamento MURST, il CSTG si impegna ad “impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, individuale e di gruppo, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico nazionale e internazionale” e che nella fattispecie corrisponde a quello della Terapia della Gestalt in consonanza con le associazioni professionali italiane ed europee nella stessa disciplina a cui il CSTG aderisce.
Si recepisce del pari il dettato secondo cui “ai corsi possono essere ammessi i laureati in psicologia ed in medicina e chirurgia, iscritti ai rispettivi albi. I predetti laureati possono essere iscritti ai corsi purché conseguano il titolo di abilitazione all'esercizio professionale entro la prima sessione utile successiva all'effettivo inizio dei corsi stessi” (art 7 comma 1).


Riguardo alle caratteristiche della formazione, in ottemperanza all’art. 8, si ribadisce come i corsi di cui all'articolo 7 hanno durata almeno quadriennale.
Il numero delle ore annuali di insegnamento teorico e di formazione pratica è di 500, “di cui 100 dedicate al tirocinio in strutture o servizi pubblici o privati accreditati, nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza” (art. 8 comma 2).


Tenuto conto delle indicazioni relative ad un insegnamento teorico(art. 8 comma 3 e 4) si prevede:
1. “un'ampia parte di psicologia generale, di psicologia dello sviluppo, di psicopatologia e diagnostica clinica nonché la presentazione e discussione critica dei principali indirizzi psicoterapeutici” e
2. “l'approfondimento specifico dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto” nonché una formazione pratica che preveda:
2.1 “una formazione coerente al tipo di indirizzo psicoterapeutico adottato dall'istituto; formazione che prevederà, oltre a specifici momenti formativi, la supervisione delle psicoterapie attuate dagli allievi durante l'addestramento pratico” e
2.2 “per il tirocinio di cui al comma 2, documentate esperienze in strutture e servizi pubblici e privati accreditati, al fine di verificare l'efficacia dell'indirizzo metodologico e teorico-culturale seguito dall'istituto”.
In corrispondenza adetti punti si allegnono:
a) la sezione di cui al punto B.2 (PROGRAMMA FORMATIVO) che fa parte della domanda di riconoscimento,
b) la sezione di cui al punto C (TIROCINII).


Riguardo alla formazione teorica (di cui all’art. 9) si rimanda alla sezione B.1 (DOCUMENTAZIONE RELATIVA ALL’INDIRIZZO SCEINTIFICO-CULTURALE)
Riguardo agli “insegnamenti impartiti durante il corso, in numero non inferiore a quindici” (art; 9, secondo comma) si rimanda alla sezione D (ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA).
Il Consiglio dei docenti del corso. Il CSTG predispone un “apposito libretto di formazione, che consente all'allievo e al Consiglio stesso il controllo delle attività svolte per sostenere gli esami annuali e finali, ivi compresa l’attività finalizzata, attraverso la promozione di una formazione personale, al conseguimento di adeguate competenze sulla conduzione della relazione interpersonale e specificatamente psicoterapeutica” in ottemperanza all’art. 10, primo comma. Il Consiglio dei docenti del corso stabilirà del pari “le modalità degli esami annuali e della prova finale per il conseguimento del titolo”. Riguardo alla VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI si rimanda alla omonima sezione B.3 della domanda di riconoscimento.


Riguardo alla Docenza nei corsi (art. 11) che prevede come “La formazione, gli insegnamenti teorici e la supervisione delle attività psicoterapeutiche sono affidati sia a docenti e ricercatori delle università italiane e straniere di specifica qualificazione sia a personale di specifica e documentata esperienza nel settore della psicoterapia secondo modalità e criteri stabiliti nel regolamento dell’istituto di cui all'articolo 7, comma 4” si rimanda del pari alla sezione D (ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA).
Riguardo al Diploma finale (art. 12) che prevede come “Al termine del corso viene rilasciato all’allievo il diploma legittimante l’esercizio dell’attività psicoterapeutica, sulla base di valutazioni obiettive sia della formazione personale raggiunta, sia del livello di preparazione teorico-clinica mediante lo svolgimento di una tesi o l'esposizione argomentata di casi clinici trattati con supervisione” si rimanda alla omonima sezione B.3 - VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI della domanda di riconoscimento.

Registro dei terapeuti
Coloro che avranno completato il Corso quadriennale di formazione nella psicoterapia, laddove autorizzato, verranno inseriti, a richiesta, nel Registro degli Psicoterapeuti previsto dal Regolamento della Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia-FIAPche cita “La FIAP curerà la pubblicazione di un Registro degli Psicoterapeuti ad essa aderenti nel quale saranno inclusi gli psicoterapeuti autorizzati all’esercizio della professione dai rispettivi Ordini Professionali, che siano associati alle Organizzazioni con qualifica di Membro Ordinari FIAP. Nel registro verranno specificato dati anagrafici, indirizzo professionale, Ordine Professionale di appartenenza, eventuali specializzazioni universitarie, l’organizzazione cui il professionista è associato con la relativa Area ed Indirizzo e l’ambito di specializzazione nell’esercizio della propria attività”.ù

Codice deontologico
Il Codice deontologico e le Procedure di reclamo del CSTG coincide con quello approvato in data 8 dicembre 2000 dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Psicoterapia di cui la Federazione Italiana delle Scuole e Istituti di Gestalt fa parte. Dello stesso si riporta la parte inerente la parte:

Formazione in psicoterapia

1) Le Scuole garantiscono la qualità della formazione, sia per le competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che per la coerenza interna dei propri programmi; predispongono controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono, ai didatti, spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento.
2) I rapporti con gli allievi, così come quelli fra le Scuole stesse, sono improntati a principi di trasparenza e di chiarezza.
3) Le Scuole verificano i requisiti, le aspettative e l’idoneità psico-fisica dei candidati e forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione del corso, alla normativa legislativa in materia e ai regolamenti interni.
4) Le Scuole, consapevoli della funzione formativa della relazione didatta-allievo, provvedono, attraverso le modalità ritenute più opportune, a monitorarla, in modo da prevenire e risolvere eventuali problemi relazionali.
5) Le Scuole verificano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi didattici a breve e medio termine e il livello di apprendimento di ciascun allievo, che può così aver sempre presente la propria posizione all’interno dell’iter formativo. 6) Le Scuole pongono particolare attenzione affinchè al proprio interno siano rispettate le regole sulla riservatezza e sul segreto professionale.
7) La terapia personale dell’allievo, ove prevista, e la supervisione didattica sono oggetto di attenzione e cautela, per evitare accuratamente situazioni di abuso o rischio di abuso. 8) E' cura delle Scuole utilizzare didatti-supervisori adeguatamente formati e, nel caso lo si ritenga opportuno, provvedere e organizzare training specifici per la formazione dei didatti-supervisori (allievi didatti).
9) La responsabilità della qualità della didattica è della Scuola e dei didatti incaricati; in particolare, per le psicoterapie sottoposte a supervisione didattica, il didatta-supervisore si assume la responsabilità morale della conduzione del caso. 10) Le Scuole definiscono e concordano, nei rispettivi regolamenti interni, le modalità relative al passaggio di un allievo da una Scuola all’altra ed alla eventuale convalida di annualità o insegnamenti, evitando comportamenti di concorrenza sleale.


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