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CODICE DI ETICA E DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE
Adottato da FIAP E CNSPP cui il CSTG aderisce
PARTE PRIMA - VALUTAZIONE ANALITICA
Proposizioni
Il Codice deontologico della FIAP è l'insieme di principi e norme
di autodisciplina emerso dalla pratica e dal confronto tra le diverse
esperienze professionali e formative, che mettono a fuoco la imprescindibile
dimensione etica della psicoterapia e del suo iter formativo, a tutela
dei clienti e dei professionisti stessi. Questi ultimi rimangono comunque
vincolati dai codici dei rispettivi Ordini professionali.
Gli psicoterapeuti iscritti alle associazioni membri della FIAP e le scuole
ad esse collegate sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme
del presente codice, la cui ignoranza non li esime dalle sanzioni previste
dal regolamento.
A. Finalità della psicoterapia
1) Finalità della psicoterapia è promuovere il benessere
psicofisico e socio-ambientale degli individui, dei gruppi e della comunità
all'interno della relazione psicoterapeutica (ambiente di elezione) e
nel rispetto della dignità, della autonomia e dell'autodeterminazione
delle persone, senza discriminazioni di età, di sesso e orientamento
sessuale, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione
sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali
nelle quali gli psicoterapeuti operano.
B. Competenze degli psicoterapeuti
1) Gli psicoterapeuti, nel rispetto dell'autonomia del cliente, lavorano
per strutturare una relazione professionale che consenta loro di offrire
alla persona un aiuto finalizzato al benessere personale di quest’ultima,
consapevoli costantemente della delicatezza del contesto e delle implicazioni
del proprio ruolo.
2) Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è
valutato e inserito nel processo psicoterapeutico secondo il modello teorico
di riferimento professionale adottato.
3) Gli psicoterapeuti possono prendere in carico solo persone della cui
condizione abbiano sufficiente esperienza e devono saper riconoscere le
situazioni per le quali richiedere l'appoggio-consulenza di un altro psicoterapeuta
o effettuare un invio.
Gli psicoterapeuti adotteranno tutte le cautele necessarie per evitare
al cliente il disagio derivante da rifiuto o interruzione del rapporto
psicoterapeutico.
4) Gli psicoterapeuti avranno cura di verificare il permanere, tra loro
ed i loro clienti, della reciproca fiducia, fondamento della relazione
psicoterapeutica; avranno cura anche delle condizioni psicofisiche personali,
consapevoli di quanto possono influenzare la qualità delle loro
prestazioni.
Gli psicoterapeuti avranno cura che nella relazione professionale non
interferiscano principi e valori personali né valori ed interessi
di persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione.
5) Gli psicoterapeuti curano il loro aggiornamento professionale in modo
costante e permanente e verificano (confrontano, elaborano/analizzano)
il proprio lavoro in supervisione individuale e/o di gruppo secondo le
indicazioni delle Associazioni o Istituti di appartenenza.
6) Gli psicoterapeuti con funzione di supervisori sono tenuti a prendersi
carico delle problematiche del cliente oltre che della relazione cliente-terapeuta.
C. Relazione cliente-psicoterapeuta
1) Gli psicoterapeuti osserveranno le norme del codice di deontologia
del proprio ordine professionale e della normativa vigente relative al
segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
2) Nell' intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro,
gli psicoterapeuti avranno cura di promuovere uno scambio di informazioni
tale da permettere di valutare:· il trattamento di elezione,·
la propria disponibilità ad effettuare tale trattamento,·
il consenso informato del cliente.
3) Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte
di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipes interdisciplinari,
con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, gli psicoterapeuti
prenderanno contatto con i terzi solo dietro consenso del cliente, e forniranno
tutti gli elementi utili al più ampio processo di cui la psicoterapia
é parte, limitandoli allo stretto necessario.
4) Gli psicoterapeuti utilizzeranno la relazione psicoterapeutica per
l’esclusivo interesse del proprio cliente ed a fini terapeutici,
evitando abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso,
economico, ecc.).
Costituisce abuso qualsiasi uso della relazione terapeutica diretto alla
realizzazione di interessi diversi da quelli del cliente.
Eviteranno inoltre quelle situazioni che, implicando più contesti
relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole
della relazione psicoterapeutica.
5) Gli psicoterapeuti daranno ai clienti che lo richiedano tutte le informazioni
che riterranno utili al processo psicoterapeutico secondo il proprio modello
di lavoro.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto,
lo psicoterapeuta avrà cura di concordarle con il cliente, ottenendo
il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto.
La modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista
all’inizio del contratto stesso.
6) Nella consapevolezza che la ricerca e la sperimentazione scientifica
sono fondamentali per il progresso della conoscenza umana, e quindi per
il benessere dell’individuo, lo psicoterapeuta parteciperà
solo a progetti programmati ed attuati secondo idonei protocolli, congruenti
con la normativa vigente, e rispettosi dei principi di questo codice deontologico.
7) I soggetti che partecipano a protocolli di ricerca saranno informati
adeguatamente sulle finalità della ricerca, sui metodi, sui benefici
previsti e sui possibili rischi per loro e per eventuali altre persone;
rilasceranno il consenso informato per iscritto e comunque solo per procedure
che rispettino l’integrità psicofisica della persona.
D. Relazione tra psicoterapeuti e società
1) Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non
appropriato da parte dello psicoterapeuta della competenza e della fiducia
in lui riposta a ragione della sua professione.
2) Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti
pubblicitari lo psicoterapeuta eviterà ogni divulgazione di risultati
raggiunti con propri interventi professionali e non adotterà comportamenti
scorretti, né susciterà aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:·
divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria qualità
professionale, la propria competenza e la propria formazione;
· ricerca di clientela attraverso manifestazione di opinioni squalificanti
il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio
ed il lavoro di altre categorie professionali;
· promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale
corrispettivo per l’invio di clientela.
3) Lo psicoterapeuta è tenuto a rivolgersi per consulto ad un altro
professionista o all’ Associazione di appartenenza qualora nutra
dubbi o incertezze in merito ai propri obblighi etici e deontologici.
4) Lo psicoterapeuta accetta che i reclami dei clienti e colleghi nei
suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo; si impegna
inoltre a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica
dei suoi comportamenti.
E. Attività di supervisione
1) All’attività di supervisione si applicano tutti i principi
del presente Codice.
F. Formazione in psicoterapia
1) Le Scuole garantiscono la qualità della formazione, sia per
le competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che per
la coerenza interna dei propri programmi; predispongono controlli interni
per la verifica della qualità della formazione e forniscono, ai
didatti, spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia
di insegnamento.
2) I rapporti con gli allievi, così come quelli fra le Scuole stesse,
sono improntati a principi di trasparenza e di chiarezza.
3) Le Scuole verificano i requisiti, le aspettative e l’idoneità
psico-fisica dei candidati e forniscono informazioni chiare e complete
relative ai programmi, all’organizzazione del corso, alla normativa
legislativa in materia e ai regolamenti interni.
4) Le Scuole, consapevoli della funzione formativa della relazione didatta-allievo,
provvedono, attraverso le modalità ritenute più opportune,
a monitorarla, in modo da prevenire e risolvere eventuali problemi relazionali.
5) Le Scuole verificano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi
didattici a breve e medio termine e il livello di apprendimento di ciascun
allievo, che può così aver sempre presente la propria posizione
all’interno dell’iter formativo.
6) Le Scuole pongono particolare attenzione affinché al proprio
interno siano rispettate le regole sulla riservatezza ed il segreto professionale.
7) La terapia personale dell’allievo, ove prevista, e la supervisione
didattica sono oggetto di attenzione e cautela, per evitare accuratamente
situazioni di abuso o rischio di abuso.
8) E’ cura delle Scuole utilizzare didatti-supervisori adeguatamente
formati e, nel caso lo si ritenga opportuno, provvedere e organizzare
training specifici per la formazione dei didatti-supervisori (allievi
didatti).
9) La responsabilità della qualità della didattica è
della Scuola e dei didatti incaricati; in particolare, per le psicoterapie
sottoposte a supervisione didattica, il didatta-supervisore si assume
la responsabilità morale della conduzione del caso.
10) Le Scuole definiscono e concordano, nei rispettivi regolamenti interni,
le modalità relative al passaggio di un allievo da una Scuola all’altra
ed alla eventuale convalida di annualità o insegnamenti, evitando
comportamenti di concorrenza sleale.
NORME SULLE PROCEDURE DI RECLAMO
Proposizioni Valutazione Osservazioni
Forma Contenuto
1) Le Organizzazioni membri della FIAP consentono, nel loro ambito, procedure
di reclamo, per mezzo delle quali sia i professionisti soci, sia i clienti,
sia gli allievi possano segnalare le violazioni del Codice di etica, e
di deontologia professionale;
2) Le procedure di reclamo risponderanno alle seguenti caratteristiche:a)
l'organo chiamato a giudicare sui reclami deve essere elettivo e precostituito;
b) l’organo giudicante procederà anche d'ufficio;
c) prima di disporre l’archiviazione, dovrà essere sentito
comunque il reclamante;
d) al temine del giudizio, l’organo giudicante emetterà una
decisione motivata, dopo aver sentito le parti, consentito loro il pieno
esercizio del diritto alla difesa, nel rispetto delle regole del contraddittorio,
e aver tentato, se opportuno, di conciliarle;
e) l’organo giudicante potrà irrogare, sulla base della gravità
del fatto, le seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione dalla attività
associativa per un periodo non superiore a un anno, espulsione dall'Organizzazione.
f) contro ogni decisione è consentito, a ciascuna delle parti,
di ricorrere al Consiglio Direttivo della FIAP, che procederà ai
sensi degli artt. 6 e 7.
3) Fino all'adozione di una specifica procedura di reclamo, sarà
utilizzata in ciascuna Organizzazione la procedura indicata al precedente
art. 2, e l’organo giudicante sarà quello al quale è
attribuita l’attività amministrativa dell'Organizzazione
stessa.
4) Nell'ambito della FIAP, è costituita, una Commissione per 1'etica
e la deontologia professionale, che dura in carica tre anni; la Commissione
è composta da sei membri eletti dall'Assemblea, uno per ciascuna
delle Aree previste nel Regolamento.
5) La Commissione esprime pareri consultivi su richiesta sia del Consiglio
Direttivo della FIAP, sia delle Organizzazioni membri, sia dei singoli
associati di queste.
6) Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di
giudicare in ordine ai procedimenti di cui all'art. 5.4 dello Statuto
della FIAP, nonché a quelli di cui al precedente art. 2.f; la Commissione
si atterrà ai principi contenuti nel predetto articolo, in particolare
alle lettere b) e c).
7) La Commissione deciderà emettendo un parere inappellabile e
lo trasmetterà al Consiglio Direttivo della FIAP, che determinerà
a sua discrezione i provvedimenti del caso.
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