CODICE DI ETICA E DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Adottato da FIAP E CNSPP cui il CSTG aderisce

PARTE PRIMA - VALUTAZIONE ANALITICA


Proposizioni

Il Codice deontologico della FIAP è l'insieme di principi e norme di autodisciplina emerso dalla pratica e dal confronto tra le diverse esperienze professionali e formative, che mettono a fuoco la imprescindibile dimensione etica della psicoterapia e del suo iter formativo, a tutela dei clienti e dei professionisti stessi. Questi ultimi rimangono comunque vincolati dai codici dei rispettivi Ordini professionali.
Gli psicoterapeuti iscritti alle associazioni membri della FIAP e le scuole ad esse collegate sono tenuti alla conoscenza ed al rispetto delle norme del presente codice, la cui ignoranza non li esime dalle sanzioni previste dal regolamento.
A. Finalità della psicoterapia
1) Finalità della psicoterapia è promuovere il benessere psicofisico e socio-ambientale degli individui, dei gruppi e della comunità all'interno della relazione psicoterapeutica (ambiente di elezione) e nel rispetto della dignità, della autonomia e dell'autodeterminazione delle persone, senza discriminazioni di età, di sesso e orientamento sessuale, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, quali che siano le condizioni istituzionali e sociali nelle quali gli psicoterapeuti operano.
B. Competenze degli psicoterapeuti
1) Gli psicoterapeuti, nel rispetto dell'autonomia del cliente, lavorano per strutturare una relazione professionale che consenta loro di offrire alla persona un aiuto finalizzato al benessere personale di quest’ultima, consapevoli costantemente della delicatezza del contesto e delle implicazioni del proprio ruolo.
2) Nella relazione ogni atto comportamentale, verbale o non verbale, è valutato e inserito nel processo psicoterapeutico secondo il modello teorico di riferimento professionale adottato.
3) Gli psicoterapeuti possono prendere in carico solo persone della cui condizione abbiano sufficiente esperienza e devono saper riconoscere le situazioni per le quali richiedere l'appoggio-consulenza di un altro psicoterapeuta o effettuare un invio.
Gli psicoterapeuti adotteranno tutte le cautele necessarie per evitare al cliente il disagio derivante da rifiuto o interruzione del rapporto psicoterapeutico.
4) Gli psicoterapeuti avranno cura di verificare il permanere, tra loro ed i loro clienti, della reciproca fiducia, fondamento della relazione psicoterapeutica; avranno cura anche delle condizioni psicofisiche personali, consapevoli di quanto possono influenzare la qualità delle loro prestazioni.
Gli psicoterapeuti avranno cura che nella relazione professionale non interferiscano principi e valori personali né valori ed interessi di persone a qualsiasi titolo implicate nella relazione.
5) Gli psicoterapeuti curano il loro aggiornamento professionale in modo costante e permanente e verificano (confrontano, elaborano/analizzano) il proprio lavoro in supervisione individuale e/o di gruppo secondo le indicazioni delle Associazioni o Istituti di appartenenza.
6) Gli psicoterapeuti con funzione di supervisori sono tenuti a prendersi carico delle problematiche del cliente oltre che della relazione cliente-terapeuta.
C. Relazione cliente-psicoterapeuta
1) Gli psicoterapeuti osserveranno le norme del codice di deontologia del proprio ordine professionale e della normativa vigente relative al segreto professionale, alla raccolta, tutela e diffusione dei dati personali.
2) Nell' intraprendere una relazione professionale, sin dal primo incontro, gli psicoterapeuti avranno cura di promuovere uno scambio di informazioni tale da permettere di valutare:· il trattamento di elezione,· la propria disponibilità ad effettuare tale trattamento,· il consenso informato del cliente.
3) Nel caso di rapporti professionali che prevedano commissioni da parte di terzi (interventi nelle organizzazioni, nelle équipes interdisciplinari, con i minori, ecc.) o presenza di altri operatori della salute, gli psicoterapeuti prenderanno contatto con i terzi solo dietro consenso del cliente, e forniranno tutti gli elementi utili al più ampio processo di cui la psicoterapia é parte, limitandoli allo stretto necessario.
4) Gli psicoterapeuti utilizzeranno la relazione psicoterapeutica per l’esclusivo interesse del proprio cliente ed a fini terapeutici, evitando abusi in qualsiasi campo (emotivo, sessuale, ideologico, religioso, economico, ecc.).
Costituisce abuso qualsiasi uso della relazione terapeutica diretto alla realizzazione di interessi diversi da quelli del cliente.
Eviteranno inoltre quelle situazioni che, implicando più contesti relazionali, possono favorire una strumentalizzazione anche inconsapevole della relazione psicoterapeutica.
5) Gli psicoterapeuti daranno ai clienti che lo richiedano tutte le informazioni che riterranno utili al processo psicoterapeutico secondo il proprio modello di lavoro.
Ogni qualvolta si renda necessario introdurre modifiche nel contratto, lo psicoterapeuta avrà cura di concordarle con il cliente, ottenendo il consenso suo e delle eventuali altre persone implicate nel contratto.
La modifica dell’onorario può essere attuata solo se prevista all’inizio del contratto stesso.
6) Nella consapevolezza che la ricerca e la sperimentazione scientifica sono fondamentali per il progresso della conoscenza umana, e quindi per il benessere dell’individuo, lo psicoterapeuta parteciperà solo a progetti programmati ed attuati secondo idonei protocolli, congruenti con la normativa vigente, e rispettosi dei principi di questo codice deontologico.
7) I soggetti che partecipano a protocolli di ricerca saranno informati adeguatamente sulle finalità della ricerca, sui metodi, sui benefici previsti e sui possibili rischi per loro e per eventuali altre persone; rilasceranno il consenso informato per iscritto e comunque solo per procedure che rispettino l’integrità psicofisica della persona.
D. Relazione tra psicoterapeuti e società
1) Costituisce violazione della regola di correttezza l’uso non appropriato da parte dello psicoterapeuta della competenza e della fiducia in lui riposta a ragione della sua professione.
2) Nell’utilizzo dei mezzi di comunicazione di massa e degli strumenti pubblicitari lo psicoterapeuta eviterà ogni divulgazione di risultati raggiunti con propri interventi professionali e non adotterà comportamenti scorretti, né susciterà aspettative infondate.
I seguenti comportamenti sono considerati illeciti deontologici:· divulgazione di dichiarazioni o notizie ingannevoli sulla propria qualità professionale, la propria competenza e la propria formazione;
· ricerca di clientela attraverso manifestazione di opinioni squalificanti il lavoro dei colleghi, i modelli teorici di riferimento diversi dal proprio ed il lavoro di altre categorie professionali;
· promessa di corrispondere e ricevere vantaggi economici quale corrispettivo per l’invio di clientela.
3) Lo psicoterapeuta è tenuto a rivolgersi per consulto ad un altro professionista o all’ Associazione di appartenenza qualora nutra dubbi o incertezze in merito ai propri obblighi etici e deontologici.
4) Lo psicoterapeuta accetta che i reclami dei clienti e colleghi nei suoi confronti siano esaminati e decisi in ambito associativo; si impegna inoltre a fornire informazioni complete ed esatte per la valutazione deontologica dei suoi comportamenti.
E. Attività di supervisione
1) All’attività di supervisione si applicano tutti i principi del presente Codice.
F. Formazione in psicoterapia
1) Le Scuole garantiscono la qualità della formazione, sia per le competenze specifiche dei docenti e dei didatti-supervisori, che per la coerenza interna dei propri programmi; predispongono controlli interni per la verifica della qualità della formazione e forniscono, ai didatti, spazi e luoghi di aggiornamento e confronto sulla metodologia di insegnamento.
2) I rapporti con gli allievi, così come quelli fra le Scuole stesse, sono improntati a principi di trasparenza e di chiarezza.
3) Le Scuole verificano i requisiti, le aspettative e l’idoneità psico-fisica dei candidati e forniscono informazioni chiare e complete relative ai programmi, all’organizzazione del corso, alla normativa legislativa in materia e ai regolamenti interni.
4) Le Scuole, consapevoli della funzione formativa della relazione didatta-allievo, provvedono, attraverso le modalità ritenute più opportune, a monitorarla, in modo da prevenire e risolvere eventuali problemi relazionali.
5) Le Scuole verificano periodicamente il raggiungimento degli obiettivi didattici a breve e medio termine e il livello di apprendimento di ciascun allievo, che può così aver sempre presente la propria posizione all’interno dell’iter formativo.
6) Le Scuole pongono particolare attenzione affinché al proprio interno siano rispettate le regole sulla riservatezza ed il segreto professionale.
7) La terapia personale dell’allievo, ove prevista, e la supervisione didattica sono oggetto di attenzione e cautela, per evitare accuratamente situazioni di abuso o rischio di abuso.
8) E’ cura delle Scuole utilizzare didatti-supervisori adeguatamente formati e, nel caso lo si ritenga opportuno, provvedere e organizzare training specifici per la formazione dei didatti-supervisori (allievi didatti).
9) La responsabilità della qualità della didattica è della Scuola e dei didatti incaricati; in particolare, per le psicoterapie sottoposte a supervisione didattica, il didatta-supervisore si assume la responsabilità morale della conduzione del caso.
10) Le Scuole definiscono e concordano, nei rispettivi regolamenti interni, le modalità relative al passaggio di un allievo da una Scuola all’altra ed alla eventuale convalida di annualità o insegnamenti, evitando comportamenti di concorrenza sleale.


NORME SULLE PROCEDURE DI RECLAMO


Proposizioni Valutazione Osservazioni
Forma Contenuto
1) Le Organizzazioni membri della FIAP consentono, nel loro ambito, procedure di reclamo, per mezzo delle quali sia i professionisti soci, sia i clienti, sia gli allievi possano segnalare le violazioni del Codice di etica, e di deontologia professionale;
2) Le procedure di reclamo risponderanno alle seguenti caratteristiche:a) l'organo chiamato a giudicare sui reclami deve essere elettivo e precostituito;
b) l’organo giudicante procederà anche d'ufficio;
c) prima di disporre l’archiviazione, dovrà essere sentito comunque il reclamante;
d) al temine del giudizio, l’organo giudicante emetterà una decisione motivata, dopo aver sentito le parti, consentito loro il pieno esercizio del diritto alla difesa, nel rispetto delle regole del contraddittorio, e aver tentato, se opportuno, di conciliarle;
e) l’organo giudicante potrà irrogare, sulla base della gravità del fatto, le seguenti sanzioni: ammonizione, sospensione dalla attività associativa per un periodo non superiore a un anno, espulsione dall'Organizzazione.
f) contro ogni decisione è consentito, a ciascuna delle parti, di ricorrere al Consiglio Direttivo della FIAP, che procederà ai sensi degli artt. 6 e 7.
3) Fino all'adozione di una specifica procedura di reclamo, sarà utilizzata in ciascuna Organizzazione la procedura indicata al precedente art. 2, e l’organo giudicante sarà quello al quale è attribuita l’attività amministrativa dell'Organizzazione stessa.
4) Nell'ambito della FIAP, è costituita, una Commissione per 1'etica e la deontologia professionale, che dura in carica tre anni; la Commissione è composta da sei membri eletti dall'Assemblea, uno per ciascuna delle Aree previste nel Regolamento.
5) La Commissione esprime pareri consultivi su richiesta sia del Consiglio Direttivo della FIAP, sia delle Organizzazioni membri, sia dei singoli associati di queste.
6) Alla Commissione è attribuito, altresì, il compito di giudicare in ordine ai procedimenti di cui all'art. 5.4 dello Statuto della FIAP, nonché a quelli di cui al precedente art. 2.f; la Commissione si atterrà ai principi contenuti nel predetto articolo, in particolare alle lettere b) e c).
7) La Commissione deciderà emettendo un parere inappellabile e lo trasmetterà al Consiglio Direttivo della FIAP, che determinerà a sua discrezione i provvedimenti del caso.